2206cab0da39abc01264177dd4a6ed56e3826519.jpeg

Studio Legale Associato Bertona Rizzello

Corso Roma n. 22

Varallo (Vc) Tel e Fax: 0163/564379

mail: studiolegale@bertonarizzello.it

Studio Legale Associato Bertona Rizzello

Informativa sui cookieInformativa sulla privacyInformativa legale

LEGITTIME LE FERIE FORZATE PER CHI RIFIUTA IL VACCINO

2021-05-06 17:40

Array() no author 83783

sentenze, vaccino, ferie forzate, tribunale belluno,

LEGITTIME LE FERIE FORZATE PER CHI RIFIUTA IL VACCINO

Trib. Belluno, Ordinanza n. 12 del 19 marzo 2021


Il Tribunale di Belluno si è recentemente espresso a seguito di un ricorso ex art. 700 cpc presentato da alcuni dipendenti di una RSA, i quali, a seguito del loro rifiuto di sottoporsi al vaccino anti COVID-19, si erano visti collocare forzatamente in ferie dal datore di lavoro.


Il Tribunale, partendo dal disposto dell’art. 2087 c.c., in base al quale “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, ha ritenuto che la permanenza dei dipendenti non vaccinati nel luogo di lavoro, avrebbe comportato per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. Proseguiva il Tribunale “è ormai notorio che il vaccino per cui è causa - notoriamente offerto, allo stato, soltanto al personale sanitario e non anche al personale di altre imprese, stante la attuale notoria scarsità per tutta la popolazione - costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia.”


Sulla base di quanto argomentato, ha rigettato le richieste dei lavoratori ritenendo che vero è che l’art. 2109 c.c. dispone che il dipendente “ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro “, ma che nel caso di specie, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c. prevalesse sull’eventuale interesse del dipendente ad usufruire di un diverso periodo di ferie.


Pertanto, secondo il Tribunale, la collocazione in ferie forzate dei dipendenti che si erano rifiutati di vaccinarsi, era pienamente legittima.


 




2206cab0da39abc01264177dd4a6ed56e3826519.jpeg

Studio Legale Associato Bertona Rizzello

Corso Roma n. 22

Varallo (Vc) Tel e Fax: 0163/564379

mail: studiolegale@bertonarizzello.it

Informativa sui cookieInformativa sulla privacyInformativa legale