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L’indennità di accompagnamento.

L'indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall'Inps, previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 per le persone dichiarate totalmente invalide e/o incapaci  di  deambulare senza l'aiuto  di  un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.

Come si ottiene l’indennità di accompagnamento?

Nel caso in cui vi siano i requisiti previsti dalla legge (Invalidità totale e/o incapacità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita), la domanda va inoltrata all’Inps, allegando il certificato medico.  

Successivamente l’Inps fisserà la visita presso la commissione Medica che potrà riconoscere o meno la sussistenza dei predetti requisiti.

Cosa fare nel caso in cui non venisse riconosciuta l’indennità?

Nel caso in cui si ritenga di non condividere le conclusioni della commissione medica, è sicuramente opportuno rivolgersi ad un legale e procedere in via giudiziale onde accertare la sussistenza dei requisiti sanitari.  

Il ricorso deve essere presentato entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione del verbale sanitario; attenzione: il termine è perentorio, quindi ciò vuol dire che, scaduto il predetto termine, è unicamente possibile depositare una nuova domanda amministrativa.

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