Con la sentenza del 19 febbraio 2021 n. 2102 il Tar del Lazio si è espresso in tal senso a seguito di ricorso presentato da alcuni genitori. I ricorrenti impugnavano il DPCM del 3 novembre 2020 nella parte in cui disponeva l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai 6 anni; gli stessi ritenevano infatti che il DPCM avrebbe dovuto calibrare il suddetto obbligo in base ad una valutazione della situazione epidemiologica locale, nonché, per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, prestando attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell'utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento, prevedendo, dunque, la possibilità di esonero dall’utilizzo della mascherina a scuola, per i suddetti minori, non solo in caso di patologie o disabilità incompatibili con tale uso, ma anche qualora l’uso della stessa provocasse un “fastidio” o un “disturbo” di qualsivoglia natura e, comunque, quando fosse garantita la distanza di un metro fra i banchi. Sulla base delle argomentazioni effettuate dai genitori ricorrenti, il TAR ha rilevato come il Comitato tecnico scientifico non abbia consigliato di imporre in modo indiscriminato l’uso delle mascherine a scuola, per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni ma, al contrario, dopo aver richiamato un documento dell'OMS del 21 agosto 2020, ne ha condiviso le indicazioni rispetto all'uso delle mascherine in ambito scolastico differenziate per fasce di età, prevedendo che, per i bambini di età compresa fra 6 e 11 anni, “per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)” Prosegue il Tar: “Si evidenzia che, sebbene il CTS abbia richiamato le indicazioni dell’OMS ma non abbia espressamente suggerito, nelle sue prescrizioni, di tener conto anche della situazione epidemiologica locale, l’aver imposto in modo indiscriminato su tutto il territorio nazionale l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni a scuola, anche al banco in condizione di staticità – appare non del tutto coerente con la scelta dell’amministrazione, richiamata nello stesso DPCM all’art. 2, di differenziare le misure restrittive da applicare nelle diverse regioni, sulla base del contesto epidemiologico di ciascuna di esse, come determinato da apposita ordinanza del Ministro della Salute.” Il Tar ha quindi concluso dichiarando la illegittimità dell’Art. 1 comma 9 lett. s) DPCM 3 novembre 2020.