È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Ristori (Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020) che proroga ufficialmente il divieto di licenziamento fino ad almeno il 31 gennaio 2021 (art. 12 comma 9). In sostanza, il datore di lavoro non potrà licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo, sino a tale data (ovviamente, salvo ulteriori proroghe). In via generale, restano esclusi dal divieto, licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (nel caso di accordo tra datore e dipendente), o in caso di fallimento, quando non sia previsto un esercizio provvisorio dell’impresa. Ovviamente, il datore di lavoro potrà in ogni caso licenziare il dipendente per giustificato motivo soggettivo, e cioè all’esito di un procedimento disciplinare. Cosa fare in caso di licenziamento illegittimo? È necessario impugnare il provvedimento espulsivo entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento: nei successivi 180 giorni, si dovrà procedere, a pena di decadenza, con il deposito del ricorso in giudizio oppure all’invio di istanza di convocazione per un tentativo di conciliazione nanti all’Ispettorato Territoriale del lavoro competente per territorio. L’impugnazione del licenziamento deve essere sottoscritta personalmente dal dipendente, oppure dall’associazione sindacale cui il lavoratore ha conferito mandato.